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Detrazioni IRPEF per lo sport Sì dal 1° gennaio 2020, ma con obbligo pagamenti tracciabili
20.06.20

Detrazioni IRPEF per lo sport Sì dal 1° gennaio 2020, ma con obbligo pagamenti tracciabili La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal totale di quanto dovuto ai fini IRPEF) quali ad esempio le spese sportive, mediche, veterinarie e altro. Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili e non è consentito l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale. Sport e detraibilità Con il comma 319, lettera a) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) fu concesso una detrazione di imposta pari a 19% per un importo non superiore a 210 euro, per le spese sostenute per l’iscrizione e/o l’abbonamento di bambini e adolescenti, di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, grazie ad una aggiunta all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, con la lettera i-quinquies. Quindi ogni anno, una famiglia può recuperare dalla sua tassazione l’importo massimo di euro 39.90 per ogni figlio con età compresa tra i 5 ed i 18 anni che pratica attività sportiva dilettantistica, allegando alla sua dichiarazione dei redditi una ricevuta della ASD (a condizione di avere capienza nella tassazione Irpef). Dal 1/1/2020: Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili A seguito della Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (Legge 160 del 27.12.2019), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) saranno “recuperabili” solo se pagate attraverso un metodo tracciabile quali carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. Quali spese si possono detrarre?
Quali spese si possono detrarre? Le Legge di bilancio richiama sia tutte le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR che quelle previste da altre disposizioni normative, per cui l’elenco diventa piuttosto lungo. Non sarà questo un approfondimento più specifico, in quanto non interessante per la fiscalità specifica ad uso delle organizzazione sportive, ma ecco alcuni esempi: • Interessi passivi mutui prima casa • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale • Spese mediche • Spese veterinarie • Spese funebri • Quote di frequenza scuole e università • Assicurazioni rischio morte • Erogazioni liberali • Quote di iscrizione e abbonamenti per ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi • Affitti studenti universitari • Canoni affitto abitazione principale • Spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza • Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale Il testo della Legge prevede due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, escludendo dall’obbligo le spese sostenute per: • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Cosa è consigliabile per le ASD e SSD? Informare tempestivamente i genitori dei minori che partecipano alle attività sportive e, qualora fossero interessati alla detrazione IRPEF, produrre loro una ricevuta dell’avvenuta iscrizione/pagamento e invitarli ad utilizzare metodi diversi dal contante. ATTENZIONE: non significa che le associazioni sono obbligate a dotarsi di POS, perché oltre alle carte di credito e di debito, sono validi i bonifici, gli assegni ed altri i sistemi di pagamento registrati attraverso banche e/o Poste.
Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili Ecco il testo relativo alla disposizione della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680: 679 - Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. 680 - La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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